Art. 11. Valorizzazione del patrimonio forestale 1. Le comunita' collinari promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti. Le comunita' collinari perseguono tali finalita' agendo attraverso: a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati; b) accordi di programma con enti pubblici; c) eventuale costituzione di consorzi forestali o altre forme associative tra proprietari e coltivatori diretti. 2. Le comunita' collinari, con le procedure di cui all'art. 7, comma 6, possono concedere ai proprietari pubblici e privati, agli enti pubblici, ai consorzi forestali o ad altre forme associative di cui al comma 1, lettere a), b), c) finanziamenti in conto capitale per: a) l'acquisto di boschi o terreni inutilizzati; b) la trasformazione produttiva dei boschi stessi e dei terreni abbandonati; c) la realizzazione delle piccole infrastrutture necessarie alla gestione degli interventi di cui alla lettera b). 3. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) possono essere inoltre concessi contributi in conto capitale per: a) la manutenzione e la conservazione del territorio, compresa la pulitura di fossi, torrenti e corsi d'acqua per fini di sistemazione idrogeologica; b) la manutenzione di strade interpoderali.