Art. 11.
               Valorizzazione del patrimonio forestale
    1.  Le  comunita'  collinari  promuovono  la  conservazione  e la
valorizzazione  del  patrimonio  forestale  pubblico  e  privato  per
favorirne   l'utilizzazione   per  fini  produttivi,  per  la  tutela
paesaggistica  e  la  salvaguardia del territorio, nel rispetto della
normativa  comunitaria  in materia di appalti. Le comunita' collinari
perseguono tali finalita' agendo attraverso:
      a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;
      b) accordi di programma con enti pubblici;
      c) eventuale  costituzione  di consorzi forestali o altre forme
associative tra proprietari e coltivatori diretti.
    2.  Le  comunita'  collinari, con le procedure di cui all'art. 7,
comma  6,  possono  concedere ai proprietari pubblici e privati, agli
enti  pubblici, ai consorzi forestali o ad altre forme associative di
cui  al  comma  1, lettere a), b), c) finanziamenti in conto capitale
per:
      a) l'acquisto di boschi o terreni inutilizzati;
      b) la trasformazione produttiva dei boschi stessi e dei terreni
abbandonati;
      c) la  realizzazione  delle  piccole  infrastrutture necessarie
alla gestione degli interventi di cui alla lettera b).
    3.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, lettera c) possono essere
inoltre concessi contributi in conto capitale per:
      a) la  manutenzione e la conservazione del territorio, compresa
la   pulitura  di  fossi,  torrenti  e  corsi  d'acqua  per  fini  di
sistemazione idrogeologica;
      b) la manutenzione di strade interpoderali.