Art. 12. Interventi per il sostegno di colture non tradizionali 1. Al fine di favorire l'adozione, l'introduzione e lo sviluppo di colture non tradizionali erbacee, arbustive ed arboree, ivi compresi le piante officinali, i prodotti del sottobosco e le coltivazioni dei funghi, le comunita' collinari concedono, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 6, agli imprenditori agricoli, alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed alle associazioni di produttori agricoli contributi in conto capitale per l'acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie, nella misura massima compatibile con il limite posto dalle disposizioni comunitarie.