Art. 12.
       Interventi per il sostegno di colture non tradizionali
    1.  Al  fine di favorire l'adozione, l'introduzione e lo sviluppo
di  colture  non  tradizionali  erbacee,  arbustive  ed  arboree, ivi
compresi  le  piante  officinali,  i  prodotti  del  sottobosco  e le
coltivazioni   dei   funghi,   le   comunita'   collinari  concedono,
nell'ambito  della  convenzione  di cui all'art. 6, agli imprenditori
agricoli,   alle   cooperative  agricole  di  raccolta,  lavorazione,
trasformazione   e   commercializzazione   ed  alle  associazioni  di
produttori  agricoli  contributi in conto capitale per l'acquisto del
materiale  e  delle  attrezzature  necessarie,  nella  misura massima
compatibile con il limite posto dalle disposizioni comunitarie.