Art. 13.
          Incentivi per l'insediamento nelle zone collinari
    1.  Al  fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare
il  patrimonio  immobiliare esistente, le comunita' collinari possono
concedere  contributi  sulle spese di trasferimento, di acquisto e di
ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore
di  coloro che trasferiscono in comuni collinari la propria residenza
e dimora abituale, unitamente alla propria attivita' economica.
    2.  Il  beneficiario  dei  contributi  di  cui  al  comma  1 deve
impegnarsi  per  un  decennio  a  non  modificare  residenza e dimora
abituale e per un quinquennio a non trasferire l'attivita' economica,
pena  la  revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo
ricevuto maggiorato degli interessi legali.
    3.  L'importo  del  contributo  di cui al comma 1 non puo' essere
superiore  a sessanta milioni e non puo' superare il trentacinque per
cento  del totale delle spese sostenute, nel rispetto della normativa
comunitaria.
    4.  Le comunita' collinari possono erogare altresi' contributi in
conto  capitale,  per  un  massimo  di  cinque  milioni,  a favore di
residenti in territori collinari, compresi i soggetti di cui al comma
1,   per   allacciamenti   telefonici,  acquedottistici,  di  energia
elettrica  e  di metano al servizio di case sparse ed agglomerati non
inclusi  nelle  zone  perimetrate  dai  piani regolatori quali aree a
prevalente destinazione residenziale.
    5.  Le  provvidenze previste dal presente articolo possono essere
estese  in  via  non  prioritaria  ai  proprietari, non residenti, di
unita'  abitative  ubicate  in  comuni  collinari  quando  non  siano
proprietari di altre abitazioni.
    6.  La  giunta  regionale  determina annualmente, d'intesa con le
comunita'  collinari,  le modalita' di concessione, la misura massima
del contributo per ogni tipo di intervento, l'eventuale rivalutazione
inflazionistica  degli  importi fissati ai commi 3 e 4. Sulla base di
tali direttive nonche' delle procedure di cui all'art. 7, comma 6, le
comunita'   collinari   stabiliscono  l'entita'  del  contributo,  la
graduatoria delle richieste e l'erogazione delle risorse.