Art. 13. Incentivi per l'insediamento nelle zone collinari 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare il patrimonio immobiliare esistente, le comunita' collinari possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono in comuni collinari la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attivita' economica. 2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e per un quinquennio a non trasferire l'attivita' economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. 3. L'importo del contributo di cui al comma 1 non puo' essere superiore a sessanta milioni e non puo' superare il trentacinque per cento del totale delle spese sostenute, nel rispetto della normativa comunitaria. 4. Le comunita' collinari possono erogare altresi' contributi in conto capitale, per un massimo di cinque milioni, a favore di residenti in territori collinari, compresi i soggetti di cui al comma 1, per allacciamenti telefonici, acquedottistici, di energia elettrica e di metano al servizio di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. 5. Le provvidenze previste dal presente articolo possono essere estese in via non prioritaria ai proprietari, non residenti, di unita' abitative ubicate in comuni collinari quando non siano proprietari di altre abitazioni. 6. La giunta regionale determina annualmente, d'intesa con le comunita' collinari, le modalita' di concessione, la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento, l'eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi fissati ai commi 3 e 4. Sulla base di tali direttive nonche' delle procedure di cui all'art. 7, comma 6, le comunita' collinari stabiliscono l'entita' del contributo, la graduatoria delle richieste e l'erogazione delle risorse.