Art. 14.
                              Trasporti
    1. Per  i  comuni  collinari  con meno di cinquemila abitanti nei
quali  il  servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia
adeguato  a  fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle
popolazioni  locali,  le  comunita'  collinari, su delega dei comuni,
provvedono  ad  organizzare  e  gestire  il trasporto di persone e di
merci  di  prima  necessita',  anche  in  deroga alle norme regionali
vigenti,   utilizzando  al  meglio  i  mezzi  di  trasporto  comunque
disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di
linea esistenti.
    2.  Il  rilascio  di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di
trasporto  da parte delle comunita' collinari e' subordinato al nulla
osta preventivo della Provincia competente per territorio.
    3.  Le comunita' collinari delegate possono stipulare convenzioni
con  i  comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a
territori limitrofi, pur se non compresi nelle comunita' stesse.
    4.  L'organizzazione  del  servizio  e'  definita  da un apposito
regolamento approvato dalla comunita' collinare.
    5.  La  giunta regionale assegna annualmente alle province in cui
ricadono  le comunita' collinari i fondi necessari per l'espletamento
del servizio.