Art. 14. Trasporti 1. Per i comuni collinari con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le comunita' collinari, su delega dei comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e di merci di prima necessita', anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea esistenti. 2. Il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di trasporto da parte delle comunita' collinari e' subordinato al nulla osta preventivo della Provincia competente per territorio. 3. Le comunita' collinari delegate possono stipulare convenzioni con i comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, pur se non compresi nelle comunita' stesse. 4. L'organizzazione del servizio e' definita da un apposito regolamento approvato dalla comunita' collinare. 5. La giunta regionale assegna annualmente alle province in cui ricadono le comunita' collinari i fondi necessari per l'espletamento del servizio.