Art. 15. Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori 1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita' agricola nonche' le operazioni di ricomposizione fondiaria evitando la frammentazione delle aziende agricole nelle zone collinari, la Regione concede, tramite le comunita' collinari e nel rispetto delle finalita' e dei limiti posti dalla normativa comunitaria, contributi in conto capitale a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni ai seguenti soggetti: a) coltivatori diretti di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nelle zone collinari; b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi, che siano residenti nelle zone collinari e che intendano acquisire, alla scadenza del rapporto di affitto, le quote medesime; c) cooperative agricole con sede in territori collinari nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni collinari.