Art. 15.
             Interventi per la ricomposizione fondiaria
                     e per i giovani agricoltori
    1.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  dei  giovani all'attivita'
agricola  nonche'  le operazioni di ricomposizione fondiaria evitando
la  frammentazione  delle  aziende  agricole nelle zone collinari, la
Regione  concede, tramite le comunita' collinari e nel rispetto delle
finalita'  e dei limiti posti dalla normativa comunitaria, contributi
in  conto  capitale  a  copertura  delle  spese relative agli atti di
compravendita e di permuta dei terreni ai seguenti soggetti:
      a) coltivatori  diretti  di  eta'  compresa  tra i diciotto e i
quaranta anni, residenti nelle zone collinari;
      b) eredi  considerati  affittuari,  ai sensi dell'art. 49 della
legge  3 maggio  1982,  n.  203  (Norme  sui contratti agrari), delle
porzioni  di  fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi,
che  siano  residenti nelle zone collinari e che intendano acquisire,
alla scadenza del rapporto di affitto, le quote medesime;
      c) cooperative  agricole  con sede in territori collinari nelle
quali  la  compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il
trenta  per  cento,  da  giovani  di eta' compresa tra i diciotto e i
quarant'anni residenti in comuni collinari.