Art. 16.
                           Prodotti tipici
    Le   comunita'   collinari   possono  assumere,  d'intesa  con  i
produttori  e le loro categorie e con le cooperative, iniziative allo
scopo di:
      a) individuare  e  definire,  nell'ambito  dei  prodotti  della
collina piemontese, i prodotti alimentari ed artigianali tipici;
      b) favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti
tipici.
    2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  la giunta regionale definisce le modalita' per gli interventi
di  promozione  e  di  commercializzazione  dei  prodotti  tipici. Le
comunita'  collinari  provvedono, con le procedure dell'art. 7, comma
6,  ad  erogare i contributi ai privati e a finanziare gli interventi
pubblici, in conformita' della normativa comunitaria.