Art. 16. Prodotti tipici Le comunita' collinari possono assumere, d'intesa con i produttori e le loro categorie e con le cooperative, iniziative allo scopo di: a) individuare e definire, nell'ambito dei prodotti della collina piemontese, i prodotti alimentari ed artigianali tipici; b) favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce le modalita' per gli interventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti tipici. Le comunita' collinari provvedono, con le procedure dell'art. 7, comma 6, ad erogare i contributi ai privati e a finanziare gli interventi pubblici, in conformita' della normativa comunitaria.