Art. 17. Sostegno alle imprese 1. Le comunita' collinari, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 6 e delle procedure previste dall'art. 7, comma 6, concedono, nel rispetto del principio comunitario del de minimis, contributi alle imprese artigianali, industriali, turistiche, commerciali, o loro consorzi, per le iniziative volte alla creazione di nuove attivita' e all'ampliamento o ammodernamento di quelle esistenti, con priorita' per le imprese che adottano nuove o moderne tecnologie produttive.