Art. 17.
                        Sostegno alle imprese
    1.  Le  comunita' collinari, nell'ambito della convenzione di cui
all'art.   6  e  delle  procedure  previste  dall'art.  7,  comma  6,
concedono,  nel  rispetto  del  principio comunitario del de minimis,
contributi   alle   imprese   artigianali,  industriali,  turistiche,
commerciali,  o loro consorzi, per le iniziative volte alla creazione
di  nuove  attivita'  e  all'ampliamento  o  ammodernamento di quelle
esistenti,  con priorita' per le imprese che adottano nuove o moderne
tecnologie produttive.