Art. 19.
                           Turismo rurale
    1. Al fine di valorizzare le potenzialita' produttive, ricreative
e  culturali  dell'ambiente rurale e naturale, le comunita' collinari
promuovono  il  turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree
geografiche  che  assicurino  il mantenimento dell'attivita' agricola
nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente.
    2.  Le comunita' collinari devono prevedere nel piano pluriennale
di sviluppo socio-economico di cui all'art. 7 interventi per:
      a) lo sviluppo della ricettivita' rurale di piccola dimensione,
valorizzando  il  recupero e la conservazione del patrimonio edilizio
rurale e le tipologie edilizie tradizionali;
      b) il    potenziamento    delle   strutture   e   dei   servizi
turistico-ricreativi,  con particolare riferimento a quelli legati al
contesto rurale;
      c) la  valorizzazione degli elementi di attrattiva turistica di
carattere   naturalistico,   ambientale,   culturale,  paesaggistico,
storico  ed  architettonico,  compresa la riqualificazione dei centri
storici e dei nuclei abitativi rurali.