Art. 19. Turismo rurale 1. Al fine di valorizzare le potenzialita' produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le comunita' collinari promuovono il turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente. 2. Le comunita' collinari devono prevedere nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 7 interventi per: a) lo sviluppo della ricettivita' rurale di piccola dimensione, valorizzando il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio rurale e le tipologie edilizie tradizionali; b) il potenziamento delle strutture e dei servizi turistico-ricreativi, con particolare riferimento a quelli legati al contesto rurale; c) la valorizzazione degli elementi di attrattiva turistica di carattere naturalistico, ambientale, culturale, paesaggistico, storico ed architettonico, compresa la riqualificazione dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali.