Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati collinari ai sensi della deliberazione del consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988. 2. Sono beneficiari degli interventi regionali della presente legge i comuni di cui al comma 1 classificati "svantaggiati" e "molto svantaggiati" con apposita deliberazione del consiglio regionale da emanarsi, su proposta delle giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.