Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1.  Le  disposizioni  della presente legge si applicano ai comuni
con  popolazione  inferiore  a 15 mila abitanti i cui territori siano
classificati  collinari  ai  sensi  della deliberazione del consiglio
regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.
    2.  Sono  beneficiari  degli  interventi regionali della presente
legge i comuni di cui al comma 1 classificati "svantaggiati" e "molto
svantaggiati"  con  apposita deliberazione del consiglio regionale da
emanarsi,  su  proposta  delle giunta regionale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.