Art. 20. Artigianato e mestieri tradizionali 1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le comunita' collinari, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della collina piemontese e definisce le possibili azioni di tutela e di valorizzazione, nel rispetto delle norme previste al capo VI della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come modificato dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24. 2. Le comunita' collinari definiscono, nell'ambito del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla giunta regionale ed individuano, con le procedure dell'art. 7, comma 6, i soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi. 3. L'erogazione di eventuali contributi nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 e' subordinata al rispetto del principio comunitario del de minimis.