Art. 20.
                 Artigianato e mestieri tradizionali
    1.  La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  d'intesa con le comunita' collinari,
determina  i  settori  artigianali  ed  i  mestieri  tradizionali  da
considerare  come  espressioni  autentiche della collina piemontese e
definisce  le  possibili  azioni  di  tutela e di valorizzazione, nel
rispetto  delle  norme  previste  al  capo  VI  della legge regionale
9 maggio  1997,  n.  21  (Norme  per  lo sviluppo e la qualificazione
dell'artigianato),  come  modificato  dalla legge regionale 31 agosto
1999, n. 24.
    2.  Le  comunita'  collinari  definiscono,  nell'ambito del piano
pluriennale  di  sviluppo socio-economico, gli interventi e le azioni
da  realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla giunta
regionale  ed  individuano,  con le procedure dell'art. 7, comma 6, i
soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi.
    3.   L'erogazione   di  eventuali  contributi  nell'ambito  degli
interventi  e  delle  azioni  previste  dal comma 2 e' subordinata al
rispetto del principio comunitario del de minimis.