Art. 21.
                 Valorizzazione della cultura locale
    1.  Le  comunita' collinari, d'intesa con il comitato, provvedono
ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la
valorizzazione  delle  espressioni  della cultura dell'area collinare
piemontese  e  promuovono iniziative finanziabili a norma della legge
regionale  10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione
della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte),
come modificata dalla legge regionale 17 giugno 1997, n. 37.