Art. 21. Valorizzazione della cultura locale 1. Le comunita' collinari, d'intesa con il comitato, provvedono ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area collinare piemontese e promuovono iniziative finanziabili a norma della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte), come modificata dalla legge regionale 17 giugno 1997, n. 37.