Art. 22.
                         Servizio scolastico
    1.   I   comuni  e  le  comunita'  collinari,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze, collaborano con l'Amministrazione statale, la
Regione  e le province per realizzare un equilibrato mantenimento del
servizio  scolastico sul territorio, mediante convenzioni stipulate a
livello   provinciale,   previa  intesa  con  l'autorita'  scolastica
provinciale.
    2.  Le  comunita'  collinari possono concedere borse di studio ai
giovani  di  eta'  compresa  tra  i quattordici ed i venticinque anni
residenti  nei  comuni  collinari  che  frequentano corsi di studi di
scuola secondaria superiore, o parauniversitari ed universitari.