Art. 22. Servizio scolastico 1. I comuni e le comunita' collinari, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le province per realizzare un equilibrato mantenimento del servizio scolastico sul territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorita' scolastica provinciale. 2. Le comunita' collinari possono concedere borse di studio ai giovani di eta' compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei comuni collinari che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore, o parauniversitari ed universitari.