Art. 23.
                   Interventi socio-assistenziali
    1. I soggetti, che ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995,
n.  62  (Norme  per  l'esercizio  delle funzioni socio-assistenziali)
esercitano   funzioni  socio-assistenziali,  assegnano  carattere  di
priorita'  agli  interventi  a  favore della popolazione residente in
aree  particolarmente disagiate, tra le quali rientrano anche le aree
collinari di cui alla presente legge.
    2.  Nella  scheda  "Presidi  socio-assistenziali" dell'allegato A
alla  legge regionale 1o marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di
finanziamento  per  l'anno  1996  degli  interventi previsti da leggi
regionali  nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1997) al punto
"Equilibrio  territoriale" e' aggiunto "Territorio ricompreso in aree
collinari".