Art. 23. Interventi socio-assistenziali 1. I soggetti, che ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali) esercitano funzioni socio-assistenziali, assegnano carattere di priorita' agli interventi a favore della popolazione residente in aree particolarmente disagiate, tra le quali rientrano anche le aree collinari di cui alla presente legge. 2. Nella scheda "Presidi socio-assistenziali" dell'allegato A alla legge regionale 1o marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1997) al punto "Equilibrio territoriale" e' aggiunto "Territorio ricompreso in aree collinari".