Art. 25.
                          Norma transitoria
    1.  La  concessione  degli aiuti previsti dalla presente legge e'
disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
                                GHIGO