Art. 3.
           Forme associative per lo sviluppo della collina
    1.  Per  conseguire  le  finalita'  della presente legge i comuni
operano  mediante  le forme associative previste dalla legge 8 giugno
1990,  n.  142  (Ordinamento  delle  autonomie  locali), e successive
modifiche  ed integrazioni, e dalla normativa comunitaria. Tali forme
associative sono di seguito denominate "comunita' collinari".
    2.  I  comuni  con  popolazione  complessiva  superiore a 15 mila
abitanti  e i comuni parzialmente collinari possono beneficiare delle
provvidenze  previste  dalla  presente  legge nell'ambito di progetti
predisposti  dalle  comunita' collinari e limitatamente al territorio
collinare   di   appartenenza   classificato   svantaggiato  o  molto
svantaggiato  con  la  deliberazione  del  consiglio regionale di cui
all'art. 2, comma 2.
    3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  i  comuni trasmettono alla giunta regionale la documentazione
comprovante  la  forma associativa prescelta tenuto conto dei livelli
ottimali  per  l'esercizio  associato  delle funzioni, individuati ai
sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 20 novembre 1998, n.
34  (Riordino  delle  funzioni  e  dei  compiti  amministrativi della
Regione  e  degli  enti  locali).  In assenza di tale trasmissione la
Regione  non  ammette  i  comuni  stessi  ai  benefici previsti dalla
presente legge.