Art. 3. Forme associative per lo sviluppo della collina 1. Per conseguire le finalita' della presente legge i comuni operano mediante le forme associative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa comunitaria. Tali forme associative sono di seguito denominate "comunita' collinari". 2. I comuni con popolazione complessiva superiore a 15 mila abitanti e i comuni parzialmente collinari possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge nell'ambito di progetti predisposti dalle comunita' collinari e limitatamente al territorio collinare di appartenenza classificato svantaggiato o molto svantaggiato con la deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 2, comma 2. 3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono alla giunta regionale la documentazione comprovante la forma associativa prescelta tenuto conto dei livelli ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). In assenza di tale trasmissione la Regione non ammette i comuni stessi ai benefici previsti dalla presente legge.