Art. 4.
          comitato regionale per lo sviluppo della collina
    1.  E'  istituito  il  comitato  regionale  per lo sviluppo della
collina di seguito denominato "comitato" con il compito di:
      a) formulare  proposte  e  fornire pareri valutando la coerenza
dei  programmi  e degli interventi disposti per la valorizzazione dei
territori e delle popolazioni collinari;
      b) presentare   alla   competente   Commissione  del  consiglio
regionale  una relazione annuale sulla situazione economica e sociale
della collina;
      c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.
    2.  Il  comitato  puo'  essere  sede  di promozione di accordi di
programma   con  i  quali  vengono  definite  azioni  riguardanti  il
territorio collinare della regione.
    3. Il comitato e' composto da:
      a) presidente della giunta regionale;
      b) assessore regionale competente per materia;
      c) presidenti delle comunita' collinari;
      d) presidenti delle province.
    4.   Il  comitato  e'  presieduto  dal  presidente  della  giunta
regionale o dall'assessore competente a cio' delegato.
    5.  Il  comitato decide autonomamente la propria organizzazione e
le modalita' di funzionamento.