Art. 4. comitato regionale per lo sviluppo della collina 1. E' istituito il comitato regionale per lo sviluppo della collina di seguito denominato "comitato" con il compito di: a) formulare proposte e fornire pareri valutando la coerenza dei programmi e degli interventi disposti per la valorizzazione dei territori e delle popolazioni collinari; b) presentare alla competente Commissione del consiglio regionale una relazione annuale sulla situazione economica e sociale della collina; c) verificare lo stato di attuazione della presente legge. 2. Il comitato puo' essere sede di promozione di accordi di programma con i quali vengono definite azioni riguardanti il territorio collinare della regione. 3. Il comitato e' composto da: a) presidente della giunta regionale; b) assessore regionale competente per materia; c) presidenti delle comunita' collinari; d) presidenti delle province. 4. Il comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente a cio' delegato. 5. Il comitato decide autonomamente la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.