Art. 5.
                   Fondo regionale per la collina
    1.  E'  istituito  il  fondo  regionale  per  la collina alla cui
copertura  finanziaria si provvede destinando, a partire dall'entrata
in vigore della presente legge:
      a) una  quota  non  superiore  al  cinque  per  cento di quanto
accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo
di gas metano nell'esercizio precedente;
      b) altri   stanziamenti   a   carico   del  bilancio  regionale
determinati annualmente con la legge di bilancio;
      c) risorse  destinate  allo sviluppo della collina derivanti da
trasferimenti  dello  Stato, di enti pubblici e dell'unione europea e
da contributi di privati e di istituti di credito.
    2.  La  ripartizione del fondo tra le comunita' collinari avviene
per  il  trenta per cento sulla base del territorio collinare, per il
restante  settanta  per  cento  in  proporzione  alla  superficie del
territorio  collinare  classificato svantaggiato o molto svantaggiato
ai sensi dell'art. 2, comma 2.
    3.  La  Regione  entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
proprio  bilancio  di  previsione,  provvede  al  riparto  del  fondo
regionale  per  la  collina  e  ne  da'  comunicazione alle comunita'
collinari  per  consentire l'adeguamento dei piani di sviluppo di cui
all'art. 7 e l'appro-vazione o variazione dei bilanci.
    4.  Il  fondo  puo'  alimentare  attivita' di spesa corrente o di
investimento, interventi diretti da parte delle comunita' collinari o
dei  comuni  che  ne  fanno  parte,  contributi  a  privati singoli o
associati,  erogazione  di  finanziamenti  agevolati  da  parte degli
istituti  di credito convenzionati ai sensi dell'art. 6. Per le forme
di  finanziamento  a  privati,  almeno  il  cinquanta per cento delle
risorse  deve  essere  concesso  con  fondi  a  rotazione,  secondo i
principi  della  legge  regionale  18 ottobre  1994,  n. 43 (Norme in
materia di programmazione degli investimenti regionali), e successive
modifiche ed integrazioni.
    5.   L'eventuale   esaurimento   di   richieste   per  iniziative
finanziabili  con  una  delle modalita' previste dalla presente legge
consente il trasferimento delle risorse ad altre iniziative.