Art. 5. Fondo regionale per la collina 1. E' istituito il fondo regionale per la collina alla cui copertura finanziaria si provvede destinando, a partire dall'entrata in vigore della presente legge: a) una quota non superiore al cinque per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente; b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio; c) risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'unione europea e da contributi di privati e di istituti di credito. 2. La ripartizione del fondo tra le comunita' collinari avviene per il trenta per cento sulla base del territorio collinare, per il restante settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell'art. 2, comma 2. 3. La Regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore del proprio bilancio di previsione, provvede al riparto del fondo regionale per la collina e ne da' comunicazione alle comunita' collinari per consentire l'adeguamento dei piani di sviluppo di cui all'art. 7 e l'appro-vazione o variazione dei bilanci. 4. Il fondo puo' alimentare attivita' di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle comunita' collinari o dei comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'art. 6. Per le forme di finanziamento a privati, almeno il cinquanta per cento delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), e successive modifiche ed integrazioni. 5. L'eventuale esaurimento di richieste per iniziative finanziabili con una delle modalita' previste dalla presente legge consente il trasferimento delle risorse ad altre iniziative.