Art. 6. Convenzione tra Regione ed istituti di credito 1. La Regione, per una piu' efficace attuazione della presente legge, promuove apposita convenzione con gli istituti di credito operanti in Piemonte al fine di definire i rapporti intercorrenti con gli istituti stessi, la loro partecipazione al fondo regionale per la collina e la concessione di agevolazioni creditizie per le iniziative previste dalla presente legge. 2. La convenzione deve inoltre stabilire gli impegni dei vari istituti di credito: a) alla promozione dell'assistenza creditizia a condizioni di favore per l'attuazione degli scopi della legge; b) alla gestione dei fondi stanziati dalla Regione e da altri enti; c) all'opera di indirizzo e di assistenza a favore di tutte le persone interessate alla concessione delle provvidenze; d) alla realizzazione di iniziative concordate.