Art. 6.
           Convenzione tra Regione ed istituti di credito
    1.  La  Regione,  per una piu' efficace attuazione della presente
legge,  promuove  apposita  convenzione  con  gli istituti di credito
operanti in Piemonte al fine di definire i rapporti intercorrenti con
gli istituti stessi, la loro partecipazione al fondo regionale per la
collina e la concessione di agevolazioni creditizie per le iniziative
previste dalla presente legge.
    2.  La  convenzione  deve  inoltre stabilire gli impegni dei vari
istituti di credito:
      a) alla  promozione  dell'assistenza creditizia a condizioni di
favore per l'attuazione degli scopi della legge;
      b) alla  gestione  dei fondi stanziati dalla Regione e da altri
enti;
      c) all'opera  di indirizzo e di assistenza a favore di tutte le
persone interessate alla concessione delle provvidenze;
      d) alla realizzazione di iniziative concordate.