Art. 7.
                   Programmazione degli interventi
    1. Entro  un anno dalla loro costituzione, le comunita' collinari
adottano il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di seguito
denominato piano.
    2. Il piano e' costituito da:
      a) una deliberazione programmatica che individua le linee guida
degli  interventi  previsti e che deve inoltre specificare le risorse
finanziarie   disponibili,   le   attese   relative   alla  riduzione
dell'esodo,  alla  ricaduta  economica  ed occupazionale, ai benefici
ambientali e ai vantaggi sociali;
      b) una   cartografia  a  carattere  intercomunale  nella  quale
vengono  evidenziati  gli  indirizzi fondamentali dell'organizzazione
territoriale  dell'area  di  propria  competenza  e  che  costituisce
riferimento  in  sede  di  predisposizione o rielaborazione dei piani
regolatori generali dei comuni di cui alla legge regionale 5 dicembre
1977,  n.  56  (Tutela  ed  uso del suolo), e successive modifiche ed
integrazioni.
    3.  Il  piano di cui al comma 1 ha durata quinquennale. Nel corso
della  sua validita', al piano possono essere apportate variazioni ed
aggiornamenti.
    4.  Dopo la sua adozione ai sensi del comma 1, ciascuna comunita'
collinare trasmette il piano, corredato di ogni utile documentazione,
alla  provincia  che  lo  approva  con deliberazione consiliare entro
novanta  giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano
si  intende  approvato  salvo che pervengano alla comunita' collinare
richieste  di  chiarimenti  od elementi integrativi di giudizio anche
attraverso procedure di audizioni. In tale caso il termine di novanta
giorni  si  intende  a decorrere dalla conclusione della procedura di
richiesta   di  chiarimenti.  Entro  dieci  giorni  dalla  definitiva
approvazione,  copia del piano approvato e' trasmessa dalla comunita'
collinare alla presidenza della giunta regionale.
    5.  La  procedura  di  cui  al  comma  4  si applica anche per le
variazioni e gli aggiornamenti del piano.
    6.  Alla  realizzazione  del  piano  possono  concorrere soggetti
pubblici   e  privati,  singoli  o  associati,  che  devono  favorire
l'impiego  di  risorse  materiali  ed  umane  dell'area  collinare. I
progetti  sono  presentati  ai  comuni  di  competenza  per  la  loro
adozione.  I  comuni  trasmettono i progetti adottati alle competenti
comunita'  collinari,  che  li esaminano, stabilendo le priorita', ed
assegnano   i   relativi  finanziamenti  fino  all'esaurimento  degli
stanziamenti disponibili.