Art. 7. Programmazione degli interventi 1. Entro un anno dalla loro costituzione, le comunita' collinari adottano il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di seguito denominato piano. 2. Il piano e' costituito da: a) una deliberazione programmatica che individua le linee guida degli interventi previsti e che deve inoltre specificare le risorse finanziarie disponibili, le attese relative alla riduzione dell'esodo, alla ricaduta economica ed occupazionale, ai benefici ambientali e ai vantaggi sociali; b) una cartografia a carattere intercomunale nella quale vengono evidenziati gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale dell'area di propria competenza e che costituisce riferimento in sede di predisposizione o rielaborazione dei piani regolatori generali dei comuni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il piano di cui al comma 1 ha durata quinquennale. Nel corso della sua validita', al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti. 4. Dopo la sua adozione ai sensi del comma 1, ciascuna comunita' collinare trasmette il piano, corredato di ogni utile documentazione, alla provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla comunita' collinare richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tale caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato e' trasmessa dalla comunita' collinare alla presidenza della giunta regionale. 5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano. 6. Alla realizzazione del piano possono concorrere soggetti pubblici e privati, singoli o associati, che devono favorire l'impiego di risorse materiali ed umane dell'area collinare. I progetti sono presentati ai comuni di competenza per la loro adozione. I comuni trasmettono i progetti adottati alle competenti comunita' collinari, che li esaminano, stabilendo le priorita', ed assegnano i relativi finanziamenti fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili.