Art. 8.
                   Esercizio associato di funzioni
    1.  Ai sensi del capo VIII della legge n. 142/1990 come da ultimo
modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia
di  autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla
legge   8 giugno  1990.  n,  142),  le  comunita'  collinari  possono
organizzare  l'esercizio  associato  di  funzioni comunali nonche' la
gestione  associata  di  servizi  pubblici  che i comuni ritengano di
affidare  loro  con  opportuna  delega,  con  particolare riguardo ai
seguenti settori:
      a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse
collettivo del territorio subordinate alla salvaguardia dell'ambiente
naturale, degli aspetti paesistici, storici, architettonici;
      b) manutenzione della viabiita';
      c) raccolta  e  smaltimento dei rifiuti, disincentivo alla loro
produzione, selezione, riduzione e riutilizzo degli stessi;
      d) organizzazione   di  interventi  di  ripristino  e  recupero
ambientale;
      e) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
      f) organizzazione  del  trasporto  locale ed in particolare del
trasporto scolastico;
      g) promozione  e  realizzazione di strutture di servizi sociali
per gli anziani per corrispondere ai bisogni della popolazione locale
e   favorirne   la   permanenza   nonche'  gestione  delle  attivita'
socio-assistenziali  ai  sensi  dell'art.  13  della  legge regionale
13 aprile   1995,   n.  62  (Norme  per  l'esercizio  delle  funzioni
socio-assistenziali);
      h) promozione   e   realizzazione   di   strutture  sociali  di
orientamento e formazione per i giovani;
      i) gestione  di  funzioni  e  servizi  amministrativi comunali,
anche attraverso la realizzazione di un comune sistema informatico;
      l) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto
alle  attivita'  istituzionali dei comuni con particolare riferimento
ai compiti di assistenza al territorio.
    2.  Le comunita' collinari esercitano anche le funzioni conferite
dalla legge regionale.