Art. 8. Esercizio associato di funzioni 1. Ai sensi del capo VIII della legge n. 142/1990 come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990. n, 142), le comunita' collinari possono organizzare l'esercizio associato di funzioni comunali nonche' la gestione associata di servizi pubblici che i comuni ritengano di affidare loro con opportuna delega, con particolare riguardo ai seguenti settori: a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo del territorio subordinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici, architettonici; b) manutenzione della viabiita'; c) raccolta e smaltimento dei rifiuti, disincentivo alla loro produzione, selezione, riduzione e riutilizzo degli stessi; d) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale; e) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale; f) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico; g) promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani per corrispondere ai bisogni della popolazione locale e favorirne la permanenza nonche' gestione delle attivita' socio-assistenziali ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali); h) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani; i) gestione di funzioni e servizi amministrativi comunali, anche attraverso la realizzazione di un comune sistema informatico; l) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attivita' istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio. 2. Le comunita' collinari esercitano anche le funzioni conferite dalla legge regionale.