Art. 9.
          Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale
    1.   Le   comunita'   collinari  individuano  gli  interventi  di
sistemazione  idrogeologica  ed  idraulico-forestale  all'interno del
bacino   di  competenza  e  li  coordinano  con  i  piani  di  bacino
promuovendo,  se  necessario,  ai  sensi dell'art. 14, comma 1, della
legge  7 agosto  1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  apposite  conferenze dei
servizi  con  la  Regione  Piemonte  e  l'Autorita'  di bacino di cui
all'art.  11  della  legge  18 maggio  1989,  n.  183  (Norme  per il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del suolo), e
successive modifiche ed integrazioni.
    2.  La  Regione riserva annualmente alle aree collinari almeno il
trenta  per  cento  delle  proprie risorse di bilancio destinate agli
interventi  di  sistemazione  idrogeologica  ed idraulico-forestale e
delega alle comunita' collinari la realizzazione degli interventi nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti.