Art. 9. Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale 1. Le comunita' collinari individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino di competenza e li coordinano con i piani di bacino promuovendo, se necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, apposite conferenze dei servizi con la Regione Piemonte e l'Autorita' di bacino di cui all'art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni. 2. La Regione riserva annualmente alle aree collinari almeno il trenta per cento delle proprie risorse di bilancio destinate agli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale e delega alle comunita' collinari la realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti.