Art. 3.
    1.  Dopo  il  primo  comma  dell'art. 15 della legge regionale n.
50/1981, e' inserito il seguente:
    "Nel  caso  di  impedimento  o  congedo  del difensore civico, le
funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da
un dirigente designate dal difensore civico".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 6 marzo 2000
                                GHIGO