Art. 3. 1. Dopo il primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 50/1981, e' inserito il seguente: "Nel caso di impedimento o congedo del difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designate dal difensore civico". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 6 marzo 2000 GHIGO