Art. 2. Modifica delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale 1. Gli organismi costituiti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della provincia di Novara e della provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 75/1996 e riconosciuti come agenzie di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti di fusione, trasformazione, modifica e liquidazione per adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nell'art. 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 6 marzo 2000 GHIGO