Art. 2.
                Modifica delle agenzie di accoglienza
                    e promozione turistica locale
    1.   Gli   organismi   costituiti   negli   ambiti   territoriali
turisticamente  rilevanti della provincia di Novara e della provincia
del  Verbano  Cusio  Ossola  per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'art.  10  della  legge  regionale  n. 75/1996 e riconosciuti come
agenzie  di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge, gli
atti   di   fusione,  trasformazione,  modifica  e  liquidazione  per
adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nell'art. 1.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 6 marzo 2000
                                GHIGO