Art. 4.
       Competenze specifiche e attivita' nel settore curativo
    1.  L'operatore socio-assistenziale segue la persona da assistere
a  domicilio  e  nelle  strutture, sorvegliandola nell'assunzione dei
farmaci  e nell'applicazione del trattamento terapeutico prescrittole
dal medico.
    2.   In  particolare  l'operatore  socio-assistenziale  aiuta  il
personale  sanitario  ad  attuare le seguenti misure terapeutiche, da
pianificarsi  a  cura  del  personale  sanitario  competente  per  la
pianificazione:
      a) effettuare clisteri;
      b) applicare pomate e fasciature;
      c) medicazione di ferite;
      d)  preparare  e  somministrare  inalazioni,  supposte  gocce e
compresse;
      e) praticare iniezioni sottocutanee;
      f) togliere e cambiare flebo venose;
      g) tenere libere le vie respiratorie e aiutare la respirazione;
      h) ginnastica vescicale;
      i) assunzione del cibo, inclusa l'alimentazione tramite sonda;
      j)  rilevazione di vari parametri vitali, nonche' controllo del
peso;
      k)  attuazione  di  programmi terapeutici a livello motorio, di
ergoterapia e logopedia;
      l) pedicure.
    3.  La  programmazione delle misure di cui al comma 2, e la forma
di  sostegno  che l'operatore socio-assistenziale deve prestare nella
loro   adozione   devono   essere   specificate  per  iscritto  nella
pianificazione delle cure e nella relativa documentazione.
    4.  Inoltre l'operatore socio-assistenziale e' tenuto ad adottare
tutte   le   musure   di   pronto   soccorso   in   caso  di  arresto
cardiocircolatorio acuto, nonche' in tutti gli altri casi imprevisti,
quali  p.es.  emorragia  esterna, fratture ossee, ustioni, ipotermia,
punture  di insetti, incidenti con la corrente elettrica, e misure di
emergenza in caso di epilessia.