Art. 4. Competenze specifiche e attivita' nel settore curativo 1. L'operatore socio-assistenziale segue la persona da assistere a domicilio e nelle strutture, sorvegliandola nell'assunzione dei farmaci e nell'applicazione del trattamento terapeutico prescrittole dal medico. 2. In particolare l'operatore socio-assistenziale aiuta il personale sanitario ad attuare le seguenti misure terapeutiche, da pianificarsi a cura del personale sanitario competente per la pianificazione: a) effettuare clisteri; b) applicare pomate e fasciature; c) medicazione di ferite; d) preparare e somministrare inalazioni, supposte gocce e compresse; e) praticare iniezioni sottocutanee; f) togliere e cambiare flebo venose; g) tenere libere le vie respiratorie e aiutare la respirazione; h) ginnastica vescicale; i) assunzione del cibo, inclusa l'alimentazione tramite sonda; j) rilevazione di vari parametri vitali, nonche' controllo del peso; k) attuazione di programmi terapeutici a livello motorio, di ergoterapia e logopedia; l) pedicure. 3. La programmazione delle misure di cui al comma 2, e la forma di sostegno che l'operatore socio-assistenziale deve prestare nella loro adozione devono essere specificate per iscritto nella pianificazione delle cure e nella relativa documentazione. 4. Inoltre l'operatore socio-assistenziale e' tenuto ad adottare tutte le musure di pronto soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio acuto, nonche' in tutti gli altri casi imprevisti, quali p.es. emorragia esterna, fratture ossee, ustioni, ipotermia, punture di insetti, incidenti con la corrente elettrica, e misure di emergenza in caso di epilessia.