Art. 2. Rimborsi 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'Azienda sanitaria U.S.L. di residenza del cittadino in attesa di trapianto, o che ha gia' effettuato il trapianto dal 1o gennaio 2000, rimborsa all'assistito le spese sostenute per: a) gli esami preliminari all'intervento; b) l'intervento di trapianto; c) i controlli successivi, nonche' quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in Regione e comunque previa autorizzazione del centro di riferimento regionale (C.R.R.) della Basilicata; d) l'eventuale espianto. 2. L'Azienda sanitaria U.S.L. di competenza, previo parere favorevole del C.R.R. rimborsa al paziente anche per l'eventuale accompagnatore, purche' adeguatamente documentate: a) le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo. Se il viaggio e' effettuato con mezzo privato viene corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, calcolando la distanza viaria piu' breve, tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove e' ubicata la struttura sanitaria, nonche' le spese sostenute per il pedaggio autostradale; b) le spese di soggiorno, sostenute nella localita' sede della struttura sanitaria. 3. Le spese di soggiorno sono rimborsate fino ad un massimo di L. 300.000 giornaliere per vitto e alloggio e fino ad una cifra complessiva massima di L. 12.000.000. Sono corrisposte a titolo di rimborso forfettario, per l'accompagnatore, qualora non in possesso della documentazione giustificativa di cui all'art. 2, le spese di vitto e alloggio nella misura di L. 100.000 giornaliere, limitatamente al periodo di degenza del paziente accompagnato. 4. Il rimborso forfettario nella misura di cui al comma precedente e' corrisposto anche al paziente per periodi di soggiorno pre e postricovero nella localita' ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale e' avvenuto il trapianto, qualora cio' sia necessario per particolari e documentate esigenze di carattere terapeutico.