Art. 2.
                              Rimborsi
    1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'Azienda sanitaria U.S.L.
di  residenza  del  cittadino  in  attesa di trapianto, o che ha gia'
effettuato  il  trapianto dal 1o gennaio 2000, rimborsa all'assistito
le spese sostenute per:
      a) gli esami preliminari all'intervento;
      b)  l'intervento di trapianto;
      c) i  controlli  successivi,  nonche'  quelli  derivanti  dalle
complicanze  dell'intervento stesso, se non effettuabili in Regione e
comunque  previa  autorizzazione  del centro di riferimento regionale
(C.R.R.) della Basilicata;
      d) l'eventuale espianto.
    2.  L'Azienda  sanitaria  U.S.L.  di  competenza,  previo  parere
favorevole  del  C.R.R.  rimborsa  al  paziente anche per l'eventuale
accompagnatore, purche' adeguatamente documentate:
      a) le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo.
    Se  il  viaggio e' effettuato con mezzo privato viene corrisposto
un  rimborso  pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina
super  per  ogni  chilometro  percorso, calcolando la distanza viaria
piu' breve, tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove e'
ubicata  la  struttura  sanitaria,  nonche' le spese sostenute per il
pedaggio autostradale;
      b) le  spese di soggiorno, sostenute nella localita' sede della
struttura sanitaria.
    3. Le spese di soggiorno sono rimborsate fino ad un massimo di L.
300.000  giornaliere  per  vitto  e  alloggio  e  fino  ad  una cifra
complessiva massima di L. 12.000.000.
    Sono   corrisposte   a   titolo   di  rimborso  forfettario,  per
l'accompagnatore,   qualora  non  in  possesso  della  documentazione
giustificativa  di cui all'art. 2, le spese di vitto e alloggio nella
misura di L. 100.000 giornaliere, limitatamente al periodo di degenza
del paziente accompagnato.
    4.   Il  rimborso  forfettario  nella  misura  di  cui  al  comma
precedente  e' corrisposto anche al paziente per periodi di soggiorno
pre e postricovero nella localita' ove ha sede la struttura sanitaria
presso la quale e' avvenuto il trapianto, qualora cio' sia necessario
per particolari e documentate esigenze di carattere terapeutico.