Art. 4.
                      Disposizioni transitorie
    1.  A  tutti  i  cittadini  residenti  in Basilicata sottoposti a
trapianti  di  organi  e  tessuti  a partire dalla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 5/1992 e fino al 31 dicembre 1999 che
non  abbiano  ottenuto  i contributi previsti dalla legge 10 febbraio
1992  n. 5 o altri contributi pubblici, e' riconosciuto un contributo
una  tantum  di  lire  cinquemilioni a parziale copertura delle spese
sostenute per se stessi e per gli eventuali accompagnatori.
    2.   Tale  contributo  spetta  anche  agli  eventuali  eredi  del
trapiantato deceduto.
    3.  Per  ottenere il contributo, l'avente diritto deve presentare
domanda  al  dipartimento  sicurezza sociale della Regione Basilicata
entro  e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge allegando la documentazione sanitaria relativa
al trapianto rilasciata dalla struttura sanitaria interessata.
    4.  L'ottenimento  del  contributo  di  cui  al presente articolo
impedisce l'ottenimento dei rimborsi di cui all'art. 2 della presente
legge.