Art. 4. Disposizioni transitorie 1. A tutti i cittadini residenti in Basilicata sottoposti a trapianti di organi e tessuti a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/1992 e fino al 31 dicembre 1999 che non abbiano ottenuto i contributi previsti dalla legge 10 febbraio 1992 n. 5 o altri contributi pubblici, e' riconosciuto un contributo una tantum di lire cinquemilioni a parziale copertura delle spese sostenute per se stessi e per gli eventuali accompagnatori. 2. Tale contributo spetta anche agli eventuali eredi del trapiantato deceduto. 3. Per ottenere il contributo, l'avente diritto deve presentare domanda al dipartimento sicurezza sociale della Regione Basilicata entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando la documentazione sanitaria relativa al trapianto rilasciata dalla struttura sanitaria interessata. 4. L'ottenimento del contributo di cui al presente articolo impedisce l'ottenimento dei rimborsi di cui all'art. 2 della presente legge.