Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
    1. Per la concessione dei rimborsi di cui all'art. 2 e all'art. 4
della  presente  legge  e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L.
200  milioni;  per  gli  anni successivi l'entita' dello stanziamento
sara' stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
    2.  Alla  copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di
spesa  di  cui  al  comma  precedente  si  provvede  con  le seguenti
variazioni  da  apportare al bilancio 2000 in termini di competenza e
di cassa:
    In aumento:
      Cap.  3242  (di  nuova istituzione) "contributi per le spese di
viaggio,  di  soggiorno e di accompagnamento di soggetti sottoposti a
trapianto di organi e tessuti" L. 200.000.000.
    In diminuizione:
      Cap.  7465  "Fondo  globale  per  le  funzioni  normali" (spesa
corrente) L. 200.000.000.