Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Per la concessione dei rimborsi di cui all'art. 2 e all'art. 4 della presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 200 milioni; per gli anni successivi l'entita' dello stanziamento sara' stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le seguenti variazioni da apportare al bilancio 2000 in termini di competenza e di cassa: In aumento: Cap. 3242 (di nuova istituzione) "contributi per le spese di viaggio, di soggiorno e di accompagnamento di soggetti sottoposti a trapianto di organi e tessuti" L. 200.000.000. In diminuizione: Cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali" (spesa corrente) L. 200.000.000.