(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25 del 10 aprile 2000). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dell'art. 8-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al fine di garantire agli utenti prestazioni affidabili secondo livelli di efficienza, qualita' ed uniformita' su tutto il territorio regionale, la presente legge disciplina la definizione dei requisiti minimi strutturali, funzionali ed organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche e private, il controllo e la vigilanza sulle medesime nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio dell'attivita' sanitaria. 2. I presidi pubblici e privati oggetto della presente legge possono avere la configurazione autonoma ovvero essere organizzativamente raggruppati in un'unica struttura, purche' in possesso dei requisiti specifici propri di ciascun presidio.