(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25
                        del 10 aprile 2000).
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  In  attuazione  dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive modifiche ed integrazioni,
degli  articoli  2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997  e  dell'art.  8-ter  del  decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, al fine di garantire agli utenti prestazioni affidabili
secondo  livelli  di  efficienza, qualita' ed uniformita' su tutto il
territorio regionale, la presente legge disciplina la definizione dei
requisiti  minimi  strutturali,  funzionali  ed  organizzativi  delle
strutture  sanitarie pubbliche e private, il controllo e la vigilanza
sulle   medesime   nonche'   le   procedure  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni    all'apertura    ed   all'esercizio   dell'attivita'
sanitaria.
    2.  I  presidi  pubblici  e  privati oggetto della presente legge
possono    avere    la    configurazione   autonoma   ovvero   essere
organizzativamente  raggruppati  in  un'unica  struttura,  purche' in
possesso dei requisiti specifici propri di ciascun presidio.