Art. 10. Legale rappresentante della struttura 1. Il legale rappresentante della struttura e' tenuto a comunicare al presidente della giunta regionale tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi di ciascuna delle situazioni seguenti: a) la variazione del responsabile sanitario; b) la sostituzione del responsabile sanitario in caso di sua assenza o impedimento; c) le sostituzioni e le integrazioni del personale operante nella struttura; d) le sostituzioni e le integrazioni delle grandi attrezzature sanitarie di diagnosi e cura cosi' come individuate dai flussi ministeriali; e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della societa' titolare della struttura; f) la temporanea chiusura o inattivita' della struttura. 2. Il legale rappresentante e', inoltre, tenuto a: a) verificare l'assenza di incompatibilita' del personale della struttura, ai sensi della normativa vigente; b) vigilare sul corretto esercizio delle funzioni e delle responsabilita' attribuite dalla presente normativa al responsabile sanitario.