Art. 10.
                Legale rappresentante della struttura
    1.   Il   legale  rappresentante  della  struttura  e'  tenuto  a
comunicare  al  presidente  della  giunta regionale tempestivamente e
comunque  non oltre quindici giorni dal verificarsi di ciascuna delle
situazioni seguenti:
      a) la variazione del responsabile sanitario;
      b) la  sostituzione  del  responsabile sanitario in caso di sua
assenza o impedimento;
      c) le  sostituzioni  e  le  integrazioni del personale operante
nella struttura;
      d) le  sostituzioni e le integrazioni delle grandi attrezzature
sanitarie  di  diagnosi  e  cura  cosi'  come  individuate dai flussi
ministeriali;
      e) tutte  le  variazioni  e  trasformazioni  intervenute  nella
natura  giuridica  e nella composizione della societa' titolare della
struttura;
      f) la temporanea chiusura o inattivita' della struttura.
    2. Il legale rappresentante e', inoltre, tenuto a:
      a) verificare l'assenza di incompatibilita' del personale della
struttura, ai sensi della normativa vigente;
      b) vigilare  sul  corretto  esercizio  delle  funzioni  e delle
responsabilita'  attribuite  dalla presente normativa al responsabile
sanitario.