Art. 11.
           Responsabile sanitario di struttura: requisiti
    1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario.
    2.  Il  responsabile  sanitario  deve  essere  in  possesso della
specializzazione  in  una  delle  discipline  dell'area  di  igiene e
sanita'  ovvero  deve aver svolto per almeno cinque anni attivita' di
direzione  tecnicosanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o
private.
    3.  Nelle  strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di
ricovero  in  fase post acuta, le funzioni del responsabile sanitario
possono   essere  esercitate  anche  dal  medico  in  possesso  della
specializzazione  nella  disciplina  cui  afferiscono  le prestazioni
svolte;  negli  ambulatori  che  svolgono esclusivamente attivita' di
medicina  di  laboratorio,  le  funzioni  del  responsabile sanitario
possono  essere svolte, anche da un laureato in biologia o chimica in
possesso di abilitazione professionale.
    4.  Nei  poliambulatori, con un massimo di cinque specialita', e'
consentito  svolgere  le  funzioni di responsabile sanitario anche ad
uno  dei  medici  in  possesso  della  specializzazione  in una delle
discipline presenti.
    5.  Nei  presidi  di  ricovero  le  funzioni di responsabile sono
svolte  da soggetti in possesso dei requisiti previsti per tale ruolo
dalla legislazione vigente.
    6.  La funzione di responsabile sanitario e' incompatibile con la
qualita'  di  proprietario,  comproprietario, socio o azionista della
societa'  che  gestisce  la  struttura  sanitaria, ad eccezione delle
ipotesi  di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonche' con altro incarico
di responsabile sanitario di altre strutture.