Art. 11. Responsabile sanitario di struttura: requisiti 1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario. 2. Il responsabile sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di igiene e sanita' ovvero deve aver svolto per almeno cinque anni attivita' di direzione tecnicosanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. 3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post acuta, le funzioni del responsabile sanitario possono essere esercitate anche dal medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte; negli ambulatori che svolgono esclusivamente attivita' di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte, anche da un laureato in biologia o chimica in possesso di abilitazione professionale. 4. Nei poliambulatori, con un massimo di cinque specialita', e' consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario anche ad uno dei medici in possesso della specializzazione in una delle discipline presenti. 5. Nei presidi di ricovero le funzioni di responsabile sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti previsti per tale ruolo dalla legislazione vigente. 6. La funzione di responsabile sanitario e' incompatibile con la qualita' di proprietario, comproprietario, socio o azionista della societa' che gestisce la struttura sanitaria, ad eccezione delle ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonche' con altro incarico di responsabile sanitario di altre strutture.