Art. 12. Responsabile sanitario di struttura: compiti 1. Il responsabile sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarita' e dell'autorita' sanitaria competente, ed in particolare: a) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura; b) promuove e sostiene la qualita' e l'umanizzazione delle cure; c) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attivita' sanitaria; d) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari; e) cura la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali) e la relativa conservazione e, in caso di cessazione dell'attivita' della struttura, impartisce disposizioni affinche' la documentazione sanitaria sia consegnata al servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria U.S.L. competente per territorio; f) esprime il proprio parere sulle modificazioni edilizie della struttura e sull'acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredi sanitari; g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e degli altri documenti previsti dalla normativa vigente; h) vigila sulle condizioni igienico sanitarie della struttura; i) ha la responsabilita' della pubblicita' sanitaria. 2. In caso di attivita' di ricovero ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformita' con quanto disposto dalla normativa vigente; b) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta di magazzino dei medicinali e dei prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie al corretto funzionamento della struttura; c) ha la responsabilita' della farmacovigilanza; d) vigila sulla corretta organizzazione dei turni di guardia e di reperibilita' del personale medico e ne cura l'organizzazione qualora non sia prevista la responsabilita' diretta di un sanitario; e) cura la osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria; f) inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie; g) vigila sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; h) vigila sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica e partecipa alle attivita' delle commissioni e dei comitati etici a tal fine istituiti; i) vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio sulla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati; j) cura l'introduzione e l'utilizzo nell'organizzazione ospedaliera degli strumenti e delle metodologie necessarie alla verifica ed alla revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie; k) dispone affinche' i modelli organizzativi delle unita' operative siano orientati al raggiungimento di livelli di efficienza, di efficacia, di accessibilita' e di gradimento da parte dell'utente; l) emana direttive e vigila sulla corretta gestione delle liste d'attesa. 3. Nell'ambito delle competenze igienico sanitarie e di prevenzione il responsabile sanitario della struttura di ricovero ha funzioni organizzative e gestionali riguardo a: a) tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti rispetto al rischio infettivo; b) tutela e sorveglianza dell'igiene ambientale e dei servizi alberghieri e di ristorazione collettiva; c) raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri; d) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione; e) definizione delle strategie e dei protocolli di lotta alle infezioni ospedaliere ed occupazionali; a tale scopo presiede la commissione preposta al controllo delle infezioni ospedaliere.