Art. 12.
            Responsabile sanitario di struttura: compiti
    1.    Il    responsabile    sanitario    cura    l'organizzazione
tecnico-sanitaria  della  struttura  sotto  il  profilo  igienico  ed
organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarita'
e dell'autorita' sanitaria competente, ed in particolare:
      a) cura  l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul
funzionamento della struttura;
      b) promuove  e  sostiene  la  qualita'  e l'umanizzazione delle
cure;
      c) controlla  la  regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito
registro  contenente  i  dati  anagrafici  e  gli  estremi dei titoli
professionali del personale addetto all'attivita' sanitaria;
      d) vigila  sul  comportamento  del personale addetto ai servizi
sanitari;
      e) cura  la  tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche,
schede cliniche ambulatoriali) e la relativa conservazione e, in caso
di cessazione dell'attivita' della struttura, impartisce disposizioni
affinche'  la  documentazione sanitaria sia consegnata al servizio di
medicina   legale   dell'azienda   sanitaria  U.S.L.  competente  per
territorio;
      f) esprime il proprio parere sulle modificazioni edilizie della
struttura  e sull'acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredi
sanitari;
      g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e
degli altri documenti previsti dalla normativa vigente;
      h) vigila sulle condizioni igienico sanitarie della struttura;
      i) ha la responsabilita' della pubblicita' sanitaria.
    2.  In  caso  di  attivita'  di ricovero ha, inoltre, le seguenti
attribuzioni:
      a) controlla  la  regolare  tenuta  del  registro  di  carico e
scarico  delle sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformita' con
quanto disposto dalla normativa vigente;
      b) vigila  sulla  gestione  del  servizio  farmaceutico e sulla
scorta  di magazzino dei medicinali e dei prodotti terapeutici, sulle
provviste  alimentari  e sulle altre provviste necessarie al corretto
funzionamento della struttura;
      c) ha la responsabilita' della farmacovigilanza;
      d) vigila  sulla corretta organizzazione dei turni di guardia e
di  reperibilita'  del  personale  medico  e ne cura l'organizzazione
qualora non sia prevista la responsabilita' diretta di un sanitario;
      e) cura la osservanza delle disposizioni concernenti la polizia
mortuaria;
      f) inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie;
      g) vigila  sul rispetto della normativa in materia di sicurezza
negli ambienti di lavoro;
      h) vigila    sul   rispetto   delle   norme   in   materia   di
sperimentazione  clinica e partecipa alle attivita' delle commissioni
e dei comitati etici a tal fine istituiti;
      i) vigila  sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed
esprime   parere   obbligatorio   sulla   raccolta,   elaborazione  e
trasmissione dei dati;
      j)   cura   l'introduzione   e  l'utilizzo  nell'organizzazione
ospedaliera  degli  strumenti  e  delle  metodologie  necessarie alla
verifica  ed  alla  revisione  della  qualita'  dei  servizi  e delle
prestazioni sanitarie;
      k)  dispone  affinche'  i  modelli  organizzativi  delle unita'
operative siano orientati al raggiungimento di livelli di efficienza,
di efficacia, di accessibilita' e di gradimento da parte dell'utente;
      l) emana direttive e vigila sulla corretta gestione delle liste
d'attesa.
    3.   Nell'ambito   delle   competenze  igienico  sanitarie  e  di
prevenzione  il responsabile sanitario della struttura di ricovero ha
funzioni organizzative e gestionali riguardo a:
      a) tutela  della  salute dei lavoratori e dei pazienti rispetto
al rischio infettivo;
      b) tutela  e  sorveglianza dell'igiene ambientale e dei servizi
alberghieri e di ristorazione collettiva;
      c) raccolta,  trasporto,  stoccaggio  e smaltimento dei rifiuti
ospedalieri;
      d) attivita'   di   pulizia,  disinfezione,  disinfestazione  e
sterilizzazione;
      e) definizione  delle  strategie e dei protocolli di lotta alle
infezioni  ospedaliere  ed  occupazionali;  a  tale scopo presiede la
commissione preposta al controllo delle infezioni ospedaliere.