Art. 13. S a n z i o n i 1. A seguito delle verifiche di cui all'art. 9, il presidente della giunta regionale dispone, con proprio decreto, la chiusura della struttura sanitaria in esercizio di attivita' aperta o trasferita in altra sede senza la prescritta autorizzazione, nonche' la chiusura dell'attivita' ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta, in assenza di autorizzazione, all'interno di strutture di ricovero. 2. Il presidente della giunta regionale dichiara altresi' la decadenza dell'autorizzazione, disponendo la conseguente chiusura della struttura, quando sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o siano state commesse gravi o reiterate inadempienze, comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini. 3. Nei casi previsti dai precedenti commi 1 e 2 e' comminata, comunque, la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 40.000.000. 4. L'istanza di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio puo' essere inoltrata non prima di dodici mesi dal provvedimento di chiusura. 5. In caso di violazioni delle norme della presente legge, per carenza dei requisiti da essa previsti e di inosservanza delle prescrizioni assegnate, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il presidente della giunta ordina la rimozione delle inadempienze o delle irregolarita' riscontrate, assegnando a tal fine un termine per provvedervi. 6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il presidente della giunta dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo di tempo da uno a sei mesi. 7. L'attivita' sospesa puo' essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate; in caso contrario il presidente della giunta regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione. 8. La nuova autorizzazione all'esercizio puo' essere richiesta solo dopo un anno dall'emissione del provvedimento di decadenza. 9. Nel caso previsto dal comma 5 e' comminata, comunque, la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000. 10. Il legale rappresentante ed il responsabile sanitario della struttura che non adempiano agli obblighi rispettivamente previsti agli articoli 9 e 11 della presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. 11. La chiusura o inattivita' della struttura, intervenuta ai sensi del precedente art. 9 comma 1 lettera f), qualora si protragga senza giustificato motivo per oltre sei mesi, produce automaticamente la decadenza dell'autorizzazione.