Art. 13.
                           S a n z i o n i
    1.  A  seguito  delle  verifiche di cui all'art. 9, il presidente
della  giunta  regionale  dispone,  con  proprio decreto, la chiusura
della   struttura  sanitaria  in  esercizio  di  attivita'  aperta  o
trasferita  in altra sede senza la prescritta autorizzazione, nonche'
la  chiusura dell'attivita' ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno
aperta,  in  assenza  di  autorizzazione, all'interno di strutture di
ricovero.
    2.  Il  presidente  della  giunta  regionale dichiara altresi' la
decadenza  dell'autorizzazione,  disponendo  la  conseguente chiusura
della struttura, quando sia stato accertato l'esercizio abusivo della
professione  sanitaria  o  siano  state  commesse  gravi  o reiterate
inadempienze,  comportanti  situazioni  di pericolo per la salute dei
cittadini.
    3.  Nei  casi  previsti  dai precedenti commi 1 e 2 e' comminata,
comunque,  la  sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L.
5.000.000 ad un massimo di L. 40.000.000.
    4.  L'istanza  di  ottenimento  dell'autorizzazione all'esercizio
puo'  essere  inoltrata non prima di dodici mesi dal provvedimento di
chiusura.
    5.  In  caso  di violazioni delle norme della presente legge, per
carenza  dei  requisiti  da  essa  previsti  e  di inosservanza delle
prescrizioni   assegnate,  intervenute  successivamente  al  rilascio
dell'autorizzazione,  il  presidente della giunta ordina la rimozione
delle  inadempienze  o  delle irregolarita' riscontrate, assegnando a
tal fine un termine per provvedervi.
    6.  Ove  il  trasgressore  non provveda nei termini assegnati, il
presidente  della giunta dispone la sospensione dell'attivita' per un
periodo di tempo da uno a sei mesi.
    7.  L'attivita'  sospesa puo' essere nuovamente esercitata previo
accertamento  della  intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate;
in  caso  contrario  il presidente della giunta regionale dichiara la
decadenza dell'autorizzazione.
    8.  La  nuova  autorizzazione all'esercizio puo' essere richiesta
solo dopo un anno dall'emissione del provvedimento di decadenza.
    9.  Nel  caso  previsto  dal  comma  5 e' comminata, comunque, la
sanzione  amministrativa  pecuniaria, da un minimo di L. 2.000.000 ad
un massimo di L. 15.000.000.
    10.  Il  legale rappresentante ed il responsabile sanitario della
struttura  che  non  adempiano agli obblighi rispettivamente previsti
agli  articoli  9  e  11  della  presente  legge,  sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
    11.  La  chiusura  o  inattivita' della struttura, intervenuta ai
sensi  del precedente art. 9 comma 1 lettera f), qualora si protragga
senza giustificato motivo per oltre sei mesi, produce automaticamente
la decadenza dell'autorizzazione.