Art. 14. Procedimento per l'applicazione delle sanzioni 1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e' effettuato dalla competente struttura organizzativa delle aziende sanitarie UU.SS.LL. 2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo precedente, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, fermo restando l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria nel caso di fatti integranti violazioni di norme penali, ai sensi di quanto disposto dal vigente codice di procedura penale. 3. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative sono incamerati dalla Regione Basilicata, con destinazione ad attivita' socio-sanitarie.