Art. 14.
           Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
    1.  Fatti  salvi  i  poteri  degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria,  l'accertamento  delle  violazioni  di cui alla presente
legge  e'  effettuato  dalla competente struttura organizzativa delle
aziende sanitarie UU.SS.LL.
    2.  Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie
di  cui  all'articolo precedente, si osservano le disposizioni di cui
alla  legge  24 novembre  1981,  n.  689, fermo restando l'obbligo di
rapporto  all'autorita'  giudiziaria  nel  caso  di  fatti integranti
violazioni  di  norme penali, ai sensi di quanto disposto dal vigente
codice di procedura penale.
    3.  I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative
sono   incamerati  dalla  Regione  Basilicata,  con  destinazione  ad
attivita' socio-sanitarie.