Art. 15.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Le  disposizioni  sui  requisiti  obbligatori,  di  cui  alla
presente   legge,   trovano   immediata   applicazione  nel  caso  di
attivazione   di   nuove  strutture  e  nel  caso  di  ampliamento  o
trasformazioni di strutture gia' autorizzate.
    2.  Nel  caso  di  ampliamento o trasformazioni di strutture gia'
autorizzate,   le  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  sono
applicate   limitatamente   all'oggetto   dell'ampliamento   o  della
trasformazione.
    3. Per ampliamento s'intende un aumento del numero di posti letto
o  l'attivazione  di  funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle
precedentemente svolte.
    4.  Per  trasformazione  s'intende  la  modifica  delle  funzioni
sanitarie  gia'  autorizzate  o  il  cambio d'uso con o senza lavori,
degli  edifici  o  di  parti  di  essi,  destinati  ad ospitare nuove
funzioni sanitarie.
    5.  I  commi  1  e  2  non  si applicano alle strutture sanitarie
pubbliche qualora progetti di ampliamento o trasformazione siano gia'
inseriti in piani sanitari o aziendali, gia' approvati.
    6.  Le  strutture  private gia' autorizzate dovranno adeguarsi ai
requisiti  generali  e  specifici,  di  cui  alla  presente  legge, a
decorrere  dall'entrata  in vigore di quest'ultima, nei termini sotto
indicati:
      a) entro 5 anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali ed
impiantistici;
      b) entro 3 anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
      c) entro  2  anni,  per  quanto  riguarda la predisposizione di
linee guida e regolamenti interni;
      d) entro 1 anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi;
      e) entro  6  mesi,  per quanto riguarda la disciplina contenuta
nell'art. 10 della presente legge.
    7.  Le  strutture private gia' autorizzate e le strutture private
attive   che   ai   sensi  della  presente  legge  sono  soggette  ad
autorizzazione,   per   continuare  a  svolgere  l'attivita',  devono
presentare,  entro  dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, rispettivamente, domanda di rinnovo dell'autorizzazione ovvero
domanda  introduttiva  del procedimento di autorizzazione, nei modi e
nelle  forme  di  cui al precedente art. 6, corredata dalle schede di
autovalutazione approvate periodicamente dalla giunta regionale.
    8.  La  struttura  privata  gia'  autorizzata  che  non ottempera
all'obbligo di cui al comma precedente e' sottoposta alle sanzioni di
cui al precedente art. 13 comma 2.
    9.   La  struttura  privata  attiva  che  diviene  soggetta  alla
disciplina  autorizzatoria  ai  sensi  della  presente legge, che non
ottemperi all'obbligo di cui al precedente comma 7 e' sottoposta alla
sanzione di cui all'art. 13 comma 1.
    10.  Nei  casi previsti ai precedenti commi 8 e 9 si applicano le
sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 13 comma 3.
    11.  Le  strutture pubbliche, che nella previgente disciplina non
erano  soggette  ad  autorizzazione,  sono  tenute  al  rispetto  dei
requisiti  generali  e  specifici  previsti  dalla presente legge, in
previsione  del  loro  assoggettamento obbligatorio alle procedure di
accreditamento  che  comprendono  sia  i su citati requisiti, sia gli
ulteriori requisiti, previsti dalla specifica normativa.
    12.  Le  strutture  che  hanno  gia'  attivato il procedimento di
autorizzazione,  secondo  la  precedente  normativa, ma che non hanno
ottenuto   il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  di
accoglimento   dell'istanza,   devono  presentare  nuova  domanda  di
autorizzazione ai sensi della presente legge.
    Le   strutture   che   invece  hanno  ottenuto  tale  decreto  di
accoglimento,  completano  il  procedimento autorizzatorio secondo la
precedente  normativa, salvo ad essere soggette a quanto previsto dai
precedenti commi 6 e 7.