Art. 15. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori, di cui alla presente legge, trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture gia' autorizzate. 2. Nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture gia' autorizzate, le disposizioni di cui al comma precedente sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione. 3. Per ampliamento s'intende un aumento del numero di posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. 4. Per trasformazione s'intende la modifica delle funzioni sanitarie gia' autorizzate o il cambio d'uso con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi, destinati ad ospitare nuove funzioni sanitarie. 5. I commi 1 e 2 non si applicano alle strutture sanitarie pubbliche qualora progetti di ampliamento o trasformazione siano gia' inseriti in piani sanitari o aziendali, gia' approvati. 6. Le strutture private gia' autorizzate dovranno adeguarsi ai requisiti generali e specifici, di cui alla presente legge, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, nei termini sotto indicati: a) entro 5 anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali ed impiantistici; b) entro 3 anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici; c) entro 2 anni, per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni; d) entro 1 anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi; e) entro 6 mesi, per quanto riguarda la disciplina contenuta nell'art. 10 della presente legge. 7. Le strutture private gia' autorizzate e le strutture private attive che ai sensi della presente legge sono soggette ad autorizzazione, per continuare a svolgere l'attivita', devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, domanda di rinnovo dell'autorizzazione ovvero domanda introduttiva del procedimento di autorizzazione, nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 6, corredata dalle schede di autovalutazione approvate periodicamente dalla giunta regionale. 8. La struttura privata gia' autorizzata che non ottempera all'obbligo di cui al comma precedente e' sottoposta alle sanzioni di cui al precedente art. 13 comma 2. 9. La struttura privata attiva che diviene soggetta alla disciplina autorizzatoria ai sensi della presente legge, che non ottemperi all'obbligo di cui al precedente comma 7 e' sottoposta alla sanzione di cui all'art. 13 comma 1. 10. Nei casi previsti ai precedenti commi 8 e 9 si applicano le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 13 comma 3. 11. Le strutture pubbliche, che nella previgente disciplina non erano soggette ad autorizzazione, sono tenute al rispetto dei requisiti generali e specifici previsti dalla presente legge, in previsione del loro assoggettamento obbligatorio alle procedure di accreditamento che comprendono sia i su citati requisiti, sia gli ulteriori requisiti, previsti dalla specifica normativa. 12. Le strutture che hanno gia' attivato il procedimento di autorizzazione, secondo la precedente normativa, ma che non hanno ottenuto il decreto del presidente della giunta regionale di accoglimento dell'istanza, devono presentare nuova domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge. Le strutture che invece hanno ottenuto tale decreto di accoglimento, completano il procedimento autorizzatorio secondo la precedente normativa, salvo ad essere soggette a quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7.