Art. 16.
                         Disposizioni finali
    Le  strutture  sanitarie  pubbliche e private per le quali non e'
fatto  esplicito richiamo nell'allegato A sono tenute al rispetto dei
requisiti   minimi   stabiliti   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio 1997  al fine di ottenere l'autorizzazione ad
esercitare ai sensi della presente norma.