Art. 17.
                        Abrogazione di norme
    Con l'entrata in vigore della presente legge:
      1) sono  abrogate  le  leggi  regionali  30 aprile 1980, n. 25,
15 maggio  1987,  n.  12, 2 marzo 1994, n. 15, 16 gennaio 1995, n. 5,
23 gennaio 1995, n. 15, 20 febbraio 1995, n. 17 e 9 settttembre 1996,
n. 47.
      2) e'  abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le
disposizioni della presente legge regionale.