Art. 17. Abrogazione di norme Con l'entrata in vigore della presente legge: 1) sono abrogate le leggi regionali 30 aprile 1980, n. 25, 15 maggio 1987, n. 12, 2 marzo 1994, n. 15, 16 gennaio 1995, n. 5, 23 gennaio 1995, n. 15, 20 febbraio 1995, n. 17 e 9 settttembre 1996, n. 47. 2) e' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge regionale.