Art. 2.
             Obbligatorieta' del possesso dei requisiti
    1.  Fatti  salvi  i  requisiti  generali  di  tipo organizzativo,
strutturale  e  tecnologico previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica  14 gennaio 1997, le strutture sanitarie individuate dalla
presente  legge  sono  tenute  ad adeguarsi e a mantenere i requisiti
specifici previsti nell'allegato A della presente legge.