Art. 2. Obbligatorieta' del possesso dei requisiti 1. Fatti salvi i requisiti generali di tipo organizzativo, strutturale e tecnologico previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, le strutture sanitarie individuate dalla presente legge sono tenute ad adeguarsi e a mantenere i requisiti specifici previsti nell'allegato A della presente legge.