Art. 3. Competenze 1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al successivo art. 4 spetta al presidente della giunta regionale, che provvede con proprio decreto. 2. Sono fatte salve le attribuzioni del sindaco territorialmente competente e delle altre autorita' amministrative in materia di licenze e autorizzazioni richieste per la fruibilita' dell'immobile adibito all'attivita' sanitaria.