Art. 3.
                             Competenze
    1.  Il  rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio
delle  strutture  sanitarie  di  cui  al  successivo art. 4 spetta al
presidente della giunta regionale, che provvede con proprio decreto.
    2.  Sono fatte salve le attribuzioni del sindaco territorialmente
competente  e  delle  altre  autorita'  amministrative  in materia di
licenze  e  autorizzazioni richieste per la fruibilita' dell'immobile
adibito all'attivita' sanitaria.