Art. 4.
                Strutture soggette ad autorizzazione
    Sono  soggette  ad  autorizzazione tutte le strutture pubbliche e
private  che  esercitano  attivita'  sanitaria,  compresi  i  servizi
sanitari  ed  i  presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi
agli  stabilimenti termali nonche' i servizi ambulatoriali decentrati
delle case di cura private.
    Non  sono  soggette  ad  autorizzazione  ai  sensi della presente
legge:
      a) gli   studi   medici,  singoli  o  associati,  ossia  quelle
strutture in cui il medico esercita la propria attivita', comprensiva
anche  di quella diagnostica strumentale semplice e non invasiva, che
non  comporti  un  rischio  per  la  sicurezza  del  paziente, svolta
esclusivamente   nei  confronti  dei  propri  pazienti,  a  scopo  di
accertamento diagnostico complementare all'attivita' clinica;
      b) le   attivita'   libero-professionali  svolte  dalle  figure
professionali  sanitarie,  individuate  dai  regolamenti del Ministro
della  sanita',  in  attuazione  dell'art.  6  comma  3  del  decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
      c) le   strutture   che   non  hanno  finalita'  esclusivamente
sanitarie  ed  in  particolare  quelle  che  svolgono prevalentemente
attivita' sportive, ludiche, estetiche e del tempo libero.
Art. 5
                     Oggetto dell'autorizzazione
    1. Formano oggetto di autorizzazione:
      a) l'apertura e l'esercizio dell'attivita';
      b) l'ampliamento e la trasformazione dell'attivita';
      c) l'ampliamento e la riduzione dei locali; fanno eccezione gli
ampliamenti   e   le  trasformazioni  delle  strutture  pubbliche  in
esercizio  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, che
siano  conseguenti  a  determinazioni  contenute  nei piani attuativi
locali,  approvati  dalla  Regione;  fanno,  altresi',  eccezione  le
strutture gia' autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli
ampliamenti  di  superficie  in  corso alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  che non comportino aumento di recettivita' o
modifiche  delle  attivita'  autorizzate;  in  caso  di ampliamento o
ristrutturazione   edilizia   di  strutture  sanitarie  private  gia'
autorizzate,  l'adeguamento  e'  limitato  alle sole porzioni oggetto
dell'intervento;
      d) i trasferimenti in altra sede e l'istituzione ed apertura di
strutture decentrate;
      e) il cambio di titolarita', solo per le strutture private.
    2.  Il  trasferimento  di  gestione  della  struttura  sanitaria,
qualora  non  implichi  modifiche  organizzative,  comporta l'obbligo
dell'acquirente    di   comunicarlo,   entro   novanta   giorni   dal
trasferimento  medesimo,  pena l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 13, commi 1 e 3, della presente legge.
    3.  In  caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi
devono  dare immediata notizia al presidente della giunta regionale e
all'azienda  sanitaria U.S.L. territorialmente competente. In caso di
modifiche  strutturali ed organizzative, chi subentra deve presentare
domanda  di  nuova  autorizzazione  entro  sei  mesi  dalla morte del
titolare,  pena  l'applicazione  delle  sanzioni di cui al successivo
art. 13, commi 2 e 3. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli
eredi  sono  responsabili,  a  tutti  gli effetti, del rispetto degli
obblighi previsti dalla presente legge.