Art. 4. Strutture soggette ad autorizzazione Sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attivita' sanitaria, compresi i servizi sanitari ed i presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali nonche' i servizi ambulatoriali decentrati delle case di cura private. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge: a) gli studi medici, singoli o associati, ossia quelle strutture in cui il medico esercita la propria attivita', comprensiva anche di quella diagnostica strumentale semplice e non invasiva, che non comporti un rischio per la sicurezza del paziente, svolta esclusivamente nei confronti dei propri pazienti, a scopo di accertamento diagnostico complementare all'attivita' clinica; b) le attivita' libero-professionali svolte dalle figure professionali sanitarie, individuate dai regolamenti del Ministro della sanita', in attuazione dell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; c) le strutture che non hanno finalita' esclusivamente sanitarie ed in particolare quelle che svolgono prevalentemente attivita' sportive, ludiche, estetiche e del tempo libero. Art. 5 Oggetto dell'autorizzazione 1. Formano oggetto di autorizzazione: a) l'apertura e l'esercizio dell'attivita'; b) l'ampliamento e la trasformazione dell'attivita'; c) l'ampliamento e la riduzione dei locali; fanno eccezione gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali, approvati dalla Regione; fanno, altresi', eccezione le strutture gia' autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento di recettivita' o modifiche delle attivita' autorizzate; in caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture sanitarie private gia' autorizzate, l'adeguamento e' limitato alle sole porzioni oggetto dell'intervento; d) i trasferimenti in altra sede e l'istituzione ed apertura di strutture decentrate; e) il cambio di titolarita', solo per le strutture private. 2. Il trasferimento di gestione della struttura sanitaria, qualora non implichi modifiche organizzative, comporta l'obbligo dell'acquirente di comunicarlo, entro novanta giorni dal trasferimento medesimo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, della presente legge. 3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi devono dare immediata notizia al presidente della giunta regionale e all'azienda sanitaria U.S.L. territorialmente competente. In caso di modifiche strutturali ed organizzative, chi subentra deve presentare domanda di nuova autorizzazione entro sei mesi dalla morte del titolare, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 13, commi 2 e 3. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge.