Art. 7.
                     Procedura di autorizzazione
    1.  L'attivita'  istruttoria  viene  svolta  dal  dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria U.S.L. territorialmente competente
entro  e  non  oltre  sessanta  giorni dalla ricezione dell'istanza e
della  relativa  documentazione  inviata  dal presidente della giunta
regionale; decorso infruttuosamente tale termine, la giunta regionale
nomina,  con  proprio  provvedimento,  un  commissario ad acta per il
compimento dell'attivita' istruttoria.
    2.   Il  direttore  generale  dell'azienda  sanitaria  istituisce
un'apposita  commissione  tecnica,  presieduta  dal  responsabile del
dipartimento  di  prevenzione, composta in relazione alla tipologia e
alla  complessita'  della  struttura  per la quale e' stata richiesta
l'autorizzazione.   In   caso   di  trasferimento  della  sede  della
struttura,  la  verifica  sul possesso dei requisiti tecnologici puo'
essere   eseguita   presso   la   sede  dalla  quale  e'  chiesto  il
trasferimento.
    3. La commissione verifica la completezza della documentazione ed
effettua   le   ispezioni  necessarie  ad  accertare  e  valutare  la
rispondenza dei requisiti posseduti rispetto a quelli richiesti.
    4.  Qualora  venga  riscontrata  la  non  conformita'  di  taluni
requisiti  rispetto  alla  presente normativa, la commissione tecnica
notifica al richiedente le prescrizioni e il termine per adeguarsi ad
esse.
    5.  Dopo  la  scadenza  di  tale  termine, la commissione tecnica
effettua   una   nuova   ispezione   e   provvede,  conseguentemente,
all'emissione del parere, favorevole o sfavorevole.
    6.  Esaurita  l'istruttoria,  la commissione tecnica trasmette al
dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, per il tramite
del  direttore  generale  dell'azienda  sanitaria  U.S.L., la domanda
corredata  da  una dettagliata relazione attestante l'idoneita' della
struttura all'esercizio dell'attivita', nonche' da un motivato parere
tecnico  di conformita', obbligatorio ma non vincolante, sul rilascio
dell'autorizzazione.
    7.  La  commissione  regionale, istituita ai sensi del successivo
art. 8,  sulla  base  della  relazione  e  del  parere  emesso  dalla
commissione  tecnica  istituita  presso  le aziende sanitarie U.S.L.,
procede  al  completamento  dell'istruttoria  entro  sessanta giorni,
anche mediante nuove, eventuali, visite ispettive ed integrazioni.
    8. Al termine di tale fase, la commissione regionale trasmette il
proprio  parere  al  dipartimento  regionale alla sicurezza sociale e
politiche  ambientali  per  gli  adempimenti di competenza. La giunta
regionale  provvede con propria deliberazione entro trenta giorni; il
presidente della giunta regionale emana il relativo decreto.
    9. Il decreto del presidente della giunta regionale e' pubblicato
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Basilicata, notificato al
richiedente   e   conservato   presso  il  registro  regionale  delle
autorizzazioni  sanitarie, istituito presso il dipartimento regionale
alla sicurezza sociale e politiche ambientali.
    10.  Qualora il decreto del presidente della giunta regionale non
conceda l'autorizzazione, il richiedente non puo' inoltrare una nuova
istanza   prima  che  siano  trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.