Art. 7. Procedura di autorizzazione 1. L'attivita' istruttoria viene svolta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria U.S.L. territorialmente competente entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza e della relativa documentazione inviata dal presidente della giunta regionale; decorso infruttuosamente tale termine, la giunta regionale nomina, con proprio provvedimento, un commissario ad acta per il compimento dell'attivita' istruttoria. 2. Il direttore generale dell'azienda sanitaria istituisce un'apposita commissione tecnica, presieduta dal responsabile del dipartimento di prevenzione, composta in relazione alla tipologia e alla complessita' della struttura per la quale e' stata richiesta l'autorizzazione. In caso di trasferimento della sede della struttura, la verifica sul possesso dei requisiti tecnologici puo' essere eseguita presso la sede dalla quale e' chiesto il trasferimento. 3. La commissione verifica la completezza della documentazione ed effettua le ispezioni necessarie ad accertare e valutare la rispondenza dei requisiti posseduti rispetto a quelli richiesti. 4. Qualora venga riscontrata la non conformita' di taluni requisiti rispetto alla presente normativa, la commissione tecnica notifica al richiedente le prescrizioni e il termine per adeguarsi ad esse. 5. Dopo la scadenza di tale termine, la commissione tecnica effettua una nuova ispezione e provvede, conseguentemente, all'emissione del parere, favorevole o sfavorevole. 6. Esaurita l'istruttoria, la commissione tecnica trasmette al dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, per il tramite del direttore generale dell'azienda sanitaria U.S.L., la domanda corredata da una dettagliata relazione attestante l'idoneita' della struttura all'esercizio dell'attivita', nonche' da un motivato parere tecnico di conformita', obbligatorio ma non vincolante, sul rilascio dell'autorizzazione. 7. La commissione regionale, istituita ai sensi del successivo art. 8, sulla base della relazione e del parere emesso dalla commissione tecnica istituita presso le aziende sanitarie U.S.L., procede al completamento dell'istruttoria entro sessanta giorni, anche mediante nuove, eventuali, visite ispettive ed integrazioni. 8. Al termine di tale fase, la commissione regionale trasmette il proprio parere al dipartimento regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali per gli adempimenti di competenza. La giunta regionale provvede con propria deliberazione entro trenta giorni; il presidente della giunta regionale emana il relativo decreto. 9. Il decreto del presidente della giunta regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, notificato al richiedente e conservato presso il registro regionale delle autorizzazioni sanitarie, istituito presso il dipartimento regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali. 10. Qualora il decreto del presidente della giunta regionale non conceda l'autorizzazione, il richiedente non puo' inoltrare una nuova istanza prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.