Art. 8. Commissione regionale per le autorizzazioni sanitarie 1. La commissione regionale per le autorizzazioni sanitarie e' presieduta dal dirigente dell'ufficio sanita' del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione Basilicata o da un suo delegato, ed e' cosi' composta: a) un dirigente dell'ufficio risorse umane del servizio sanitario regionale o suo delegato; b) un funzionario regionale esperto di problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro; c) un funzionario regionale esperto in edilizia sanitaria; d) un esperto per ognuna delle seguenti discipline: tecnologie biomediche, medicina di laboratorio, diagnostica per immagini, riabilitazione e rieducazione funzionale. 2. Gli esperti della commissione di cui al comma precedente sono nominati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sicurezza sociale e politiche ambientali. 3. Il dirigente generale del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali nomina i dirigenti ed i funzionari regionali di cui al precedente comma 1 lettere a), b) e c) subito dopo la designazione dei membri esterni effettuata a norma del precedente comma 2. 4. Oltre alla competenza di cui al precedente art. 7 la commissione regionale esercita funzioni di organo istruttorio, su istanze promosse da parte privata, nel corso del procedimento.