Art. 8.
        Commissione regionale per le autorizzazioni sanitarie
    1.  La  commissione  regionale per le autorizzazioni sanitarie e'
presieduta   dal  dirigente  dell'ufficio  sanita'  del  dipartimento
sicurezza  sociale  e politiche ambientali della Regione Basilicata o
da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
      a) un   dirigente   dell'ufficio  risorse  umane  del  servizio
sanitario regionale o suo delegato;
      b) un  funzionario  regionale  esperto  di  problematiche della
sicurezza sui luoghi di lavoro;
      c) un funzionario regionale esperto in edilizia sanitaria;
      d) un  esperto per ognuna delle seguenti discipline: tecnologie
biomediche,   medicina  di  laboratorio,  diagnostica  per  immagini,
riabilitazione e rieducazione funzionale.
    2.  Gli esperti della commissione di cui al comma precedente sono
nominati  dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale
alla sicurezza sociale e politiche ambientali.
    3.  Il  dirigente  generale  del dipartimento sicurezza sociale e
politiche  ambientali nomina i dirigenti ed i funzionari regionali di
cui  al  precedente  comma  1  lettere  a),  b)  e  c) subito dopo la
designazione  dei  membri  esterni  effettuata a norma del precedente
comma 2.
    4.   Oltre  alla  competenza  di  cui  al  precedente  art. 7  la
commissione  regionale  esercita  funzioni  di organo istruttorio, su
istanze promosse da parte privata, nel corso del procedimento.