Art. 9.
          Verifica periodica delle autorizzazioni sanitarie
    1.  La  verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2
viene effettuata con periodicita' triennale, decorrente dalla data di
emissione del decreto di autorizzazione, mediante autocertificazione.
    2.  L'azienda  sanitaria  U.S.L.  o  la  giunta regionale possono
disporre  controlli  per  la  verifica del mantenimento dei requisiti
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.