Art. 9. Verifica periodica delle autorizzazioni sanitarie 1. La verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 viene effettuata con periodicita' triennale, decorrente dalla data di emissione del decreto di autorizzazione, mediante autocertificazione. 2. L'azienda sanitaria U.S.L. o la giunta regionale possono disporre controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.