Art. 10. Chiusura temporanea 1. Eventuali chiusure per gravi motivi di famiglia e malattie, se non superiore a tre giorni, non necessitano di autorizzazione ma vanno tempestivamente comunicate all'azienda U.S.L., a tutte le farmacie ed ai sindaci del gruppo di turnazione del bacino di utenza. 2. E' consentita la flessibilita' dell'orario di apertura ai farmacisti che seguono i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dall'Ordine e dalle Associazioni sindacali di titolari di farmacia, previa tempestiva comunicazione ai sindaci dei comuni interessati da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti.