Art. 10.
                         Chiusura temporanea
    1. Eventuali chiusure per gravi motivi di famiglia e malattie, se
non  superiore  a  tre  giorni,  non necessitano di autorizzazione ma
vanno  tempestivamente  comunicate  all'azienda  U.S.L.,  a  tutte le
farmacie ed ai sindaci del gruppo di turnazione del bacino di utenza.
    2.  E'  consentita  la  flessibilita'  dell'orario di apertura ai
farmacisti   che   seguono   i  corsi  di  aggiornamento  obbligatori
organizzati dall'Ordine e dalle Associazioni sindacali di titolari di
farmacia,  previa  tempestiva  comunicazione  ai  sindaci  dei comuni
interessati da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti.