Art. 12. Sanzioni amministrative e disciplinari 1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 pari a euro 51,645 a L. 600.000 pari a euro 309,874. La definizione dell'ammontare minimo e massimo di tale sanzione puo' essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del consiglio regionale su proposta della giunta. 2. L'accertamento della violazione delle norme contenute nella presente legge e' demandato all'azienda U.S.L.. L'autorita' competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo e' il presidente della giunta regionale. 3. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni della presente legge deve essere trasmessa all'Ordine professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.