Art. 12.
               Sanzioni amministrative e disciplinari
    1.  Ove  il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato,
la  violazione  delle  disposizioni contenute nella presente legge e'
punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
L. 100.000  pari  a  euro 51,645 a L. 600.000 pari a euro 309,874. La
definizione  dell'ammontare  minimo  e  massimo di tale sanzione puo'
essere  soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del consiglio
regionale su proposta della giunta.
    2.  L'accertamento  della  violazione delle norme contenute nella
presente   legge   e'   demandato   all'azienda  U.S.L..  L'autorita'
competente  all'applicazione  della sanzione amministrativa di cui al
presente articolo e' il presidente della giunta regionale.
    3.  Copia  del  verbale  di  contestazione  della violazione alle
disposizioni  della  presente  legge deve essere trasmessa all'Ordine
professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.