Art. 2.
                             Competenze
    1.  I  provvedimenti  amministrativi riguardanti la disciplina di
cui  al  precedente  art. 1  sono  adottati  dalle  aziende sanitarie
competenti  per  territorio, su proposta degli ordini provinciali dei
farmacisti  e  delle  rappresentanze  sindacali  dei  titolari  delle
farmacie   pubbliche   e   private,  sentiti  i  sindaci  dei  comuni
interessati,  ovvero,  in  carenza  di  pareri, di ufficio, trascorsi
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.