Art. 2. Competenze 1. I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina di cui al precedente art. 1 sono adottati dalle aziende sanitarie competenti per territorio, su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti e delle rappresentanze sindacali dei titolari delle farmacie pubbliche e private, sentiti i sindaci dei comuni interessati, ovvero, in carenza di pareri, di ufficio, trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.