Art. 3.
                        Orario diurno feriale
    1.  Nei  giorni  feriali  le  farmacie  urbane,  che non siano in
servizio di turno, restano aperte per 8 ore giornaliere, salvo quanto
disposto per il giorno di riposo infrasettimanale.
    2.  Nel  giorni  feriali  le  farmacie  rurali,  che non siano in
servizio di turno, restano aperte per 7 ore giornaliere, salvo quanto
disposto per il giorno di riposo infrasettimanale.
    3.  Il  servizio diurno viene effettuato in due periodi suddivisi
da un intervallo per riposo pomeridiano.