Art. 3. Orario diurno feriale 1. Nei giorni feriali le farmacie urbane, che non siano in servizio di turno, restano aperte per 8 ore giornaliere, salvo quanto disposto per il giorno di riposo infrasettimanale. 2. Nel giorni feriali le farmacie rurali, che non siano in servizio di turno, restano aperte per 7 ore giornaliere, salvo quanto disposto per il giorno di riposo infrasettimanale. 3. Il servizio diurno viene effettuato in due periodi suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.