Art. 4.
                         Riposo settimanale
    1. Le farmacie urbane, rurali ed uniche osservano una giornata di
riposo infrasettimanale.
    2. Le farmacie uniche potranno fruire, su richiesta, di due mezze
giornate   di  riposo  settimanale  in  sostituzione  di  una  intera
giornata.