Art. 5. Servizio pomeridiano feriale 1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico e' cosi' assicurato: a) nei comuni capoluogo di provincia: a turno tra le farmacie e a battenti aperti; b) nei comuni con piu' di due farmacie: a turno e a chiamata; c) nei restanti comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata