Art. 5.
                    Servizio pomeridiano feriale
    1.   Durante  l'intervallo  pomeridiano  dei  giorni  feriali  il
servizio farmaceutico e' cosi' assicurato:
      a) nei comuni capoluogo di provincia: a turno tra le farmacie e
a battenti aperti;
      b) nei comuni con piu' di due farmacie: a turno e a chiamata;
      c) nei  restanti  comuni:  a turno tra le farmacie appartenenti
allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata