Art. 6.
                          Servizio festivo
    l.  Tutte  le  farmacie  urbane,  rurali  ed  uniche non di turno
restano   chiuse   nei   giorni   di   domenica   e   di   festivita'
infrasettimanali.
    2.   Nei   giorni  festivi  il  servizio  farmaceutico  e'  cosi'
assicurato:
      a) nei  comuni  capoluogo  di  provincia: due farmacie di turno
delle  quali  una  effettua  il  turno completo per ventiquattro ore,
l'altra  di  appoggio,  che  osserva  l'orario  previsto per i giorni
feriali;
      b) nei  comuni  con  piu' di due farmacie: a turno e a battenti
aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni
feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata;
      c) nei  restanti  comuni  a  turno tra le farmacie appartenenti
allo  stesso  gruppo  di  turnazione,  a  battenti aperti dall'ora di
apertura  all'ora  di chiusura previste per i giorni feriali. Durante
l'intervallo pomeridiano a chiamata.