Art. 6. Servizio festivo l. Tutte le farmacie urbane, rurali ed uniche non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festivita' infrasettimanali. 2. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico e' cosi' assicurato: a) nei comuni capoluogo di provincia: due farmacie di turno delle quali una effettua il turno completo per ventiquattro ore, l'altra di appoggio, che osserva l'orario previsto per i giorni feriali; b) nei comuni con piu' di due farmacie: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata; c) nei restanti comuni a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata.