Art. 7. Servizio notturno l. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico e' cosi' assicurato: a) nei comuni capoluogo di provincia: dalla farmacia di turno continuativo secondo le seguenti modalita': fino alle ore 22 a battenti aperti, dalle ore 22 fino all'orario di apertura delle farmacie a battenti chiusi con l'obbligo del pernottamento del farmacista in farmacia; b) nei comuni con piu' di due farmacie: dalla farmacia di turno e a chiamata; c) nei restanti comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata.