Art. 7.
                          Servizio notturno
    l. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo,
il servizio farmaceutico e' cosi' assicurato:
      a) nei  comuni  capoluogo di provincia: dalla farmacia di turno
continuativo  secondo  le  seguenti  modalita':  fino  alle  ore 22 a
battenti  aperti,  dalle  ore  22  fino  all'orario di apertura delle
farmacie  a  battenti  chiusi  con  l'obbligo  del  pernottamento del
farmacista in farmacia;
      b) nei comuni con piu' di due farmacie: dalla farmacia di turno
e a chiamata;
      c) nei  restanti  comuni:  a turno tra le farmacie appartenenti
allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata.